RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO

COMMERCIALE – SOCIETARIO – LAVORO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO

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Il procedimento di ingiunzione (ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. e seguenti) è uno strumento veloce e snello per ottenere la condanna giudiziale di pagamento di una somma di denaro nei confronti del debitore.

L’emissione di un decreto ingiuntivo si ottiene infatti in brevissimo tempo rispetto ad una causa ordinaria; per intenderci, di norma, il decreto viene emesso dai 3 ai 30 giorni dal deposito del ricorso in Tribunale.
Si ricorre al decreto ingiuntivo in caso di fatture non pagate, pagamenti insoluti, canoni di locazione scaduti, stipendi non versati ecc., radicando la domanda presso il Tribunale competente (di solito quello del creditore) e depositando prova scritta relativa all’esistenza del credito insoluto.

Il Tribunale, ritenuti sussistenti le condizioni di legge, senza convocare il debitore (inaudita altera parte), emette un decreto di condanna al pagamento della somma vantata, degli interessi e spese legali, che andrà notificato al debitore, il quale potrà poi opporsi all’ingiunzione tassativamente entro 40 giorni dal ricevimento della notifica. In determinati casi, il Giudice può dichiarare immediatamente esecutivo il decreto, e il creditore potrà riscuotere subito il capitale e le spese legali ingiunte senza dover attendere l’eventuale giudizio di opposizione (la provvisoria esecutività viene riconosciuta, ad es., quando si fornisce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere).

In mancanza di opposizione nel termine anzidetto, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e non più impugnabile ed il credito potrà essere riscosso mediante il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare o il pignoramento presso terzi (blocco del conto corrente, pignoramento di somme dovute da terzi al debitore ecc.).

Mediante decreto ingiuntivo è possibile altresì iscrivere ipoteca giudiziale sui beni registrati del debitore, a garanzia dell’ammontare del credito stesso e delle spese legali sostenute.

Fondatore: Avv. Micól Magarotto - P.IVA 04793050289

Lo Studio Legale Atena non è un’associazione professionale.

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